Giù i cellulari

Un paio di settimane fa, leggendo un articolo sull’argomento, scrivevo interrogandomi sul perché le istituzioni non vigilassero sulla grande quantità di materiale foto e video che viene postato dai musicisti delle orchestra nell’orario di lavoro. La pratica è anche, scrivevo, rischiosa, perché dopo tre richiami (mi dicono professori prime parti in importanti orchestre italiane), si è passibili di licenziamento. Informazione che sottolineavo come avvertimento ovviamente, non perché la sostenessi, sono figlia e nipote di professori d’orchestra della Rai e di Santa Cecilia, oltre che aver suonato in varie orchestre italiane, quindi è scontato che la famiglia orchestra per me sia un valore.Detto questo, proprio forse per la concentrazione che ho in questo periodo sulla questione, nell’ultima settimana mi sono resa conto del proliferare di video in diretta dalle prove, ossia: professori d’orchestra di livello altissimo che, a un certo punto, non si sa per quale ragione esattamente, piantano il telefonino sul leggio, fanno partire il video e riprendono live porzioni di esecuzione, postandole poi senza alcuna autorizzazione degli artisti coinvolti oltre se stessi.Allora: se vi incazzate a morte, e giustamente, con chi posta vostri video senza permesso mettendoli su YouTube o altrove, se esiste una tutela artistica dell’esecuzione musicale che VIETA di riprendere un artista senza la sua autorizzazione, mi chiedo allora perché in maniera così leggera e superficiale voi fate lo stesso.Un esempio: sono il primo violino, sto PROVANDO Vita d’Eroe, verificando arcate, diteggiature, dinamiche e quindi non sono a compimento della mia interpretazione perché la sto appunto verificando, perché devo essere ripreso, a mia insaputa, dal cornista che decide che è arrivato il momento di farsi un bel video acchiappa like, così, tanto per?Di fatto, così facendo, state autorizzando, giustificando e accettando indirettamente chiunque a riprendervi quando non lo sapete, a sbattervi sui social e ve ne state strafregando della legge che tutela i diritti esclusivi degli interpreti, cioè voi.Quindi, vi consiglio di leggere bene l’articolo 80 che vi metto di seguito relativo alle disposizioni per artisti, interpreti ed esecutori sulla Gazzetta Ufficiale, che è molto chiaro sull’argomento.Facciamo così: i video da soli in cameretta.Quando siete seduti in orchestra, spegnete i telefoni, rispettate e tutelate i vostri colleghi.E voi stessi.Roma, 9 maggio 2019© Tiziana Tentoni «Art. 80. – 1. Si  considerano  artisti interpreti  edartisti esecutori gli attori, i cantanti,  i  musicisti, iballerini e le altre persone  che  rappresentano,  cantano,recitano, declamano o  eseguono in  qualunque  modo operedell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
  1. Gliartisti interpreti  e  gli artisti  esecutori
hanno, indipendentemente dall’eventuale  retribuzione  lorospettante  per le  prestazioni  artistiche dal  vivo,  ildiritto esclusivo di:
  1. a) autorizzare la fissazione delleloro  prestazioni
artistiche;
  1. b) autorizzare la riproduzione direttao  indiretta,
temporanea o permanente, in  qualunque modo  o  forma, intutto o in parte, della fissazione delle  loro  prestazioniartistiche;
  1. c)autorizzare la  comunicazione  al pubblico,  in
qualsivoglia  forma e  modo,  ivi compresa  la  messa  adisposizione del pubblico  in maniera  tale  che ciascunopossa avervi  accesso  dal luogo  e  nel momento  sceltiindividualmente, delle proprie prestazioni  artistiche  dalvivo, nonche’ la diffusione via etere  e la  comunicazionevia satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a menoche le  stesse  siano rese  in  funzione di   una   lororadiodiffusione o siano  gia’ oggetto  di  una fissazioneutilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste  inun supporto fonografico,  qualora essa  sia  utilizzata ascopo di lucro, e’  riconosciuto a  favore  degli artistiinterpreti o esecutori il  compenso di  cui  all’art. 73;qualora  non sia  utilizzata  a  scopo   di   lucro,  e’riconosciuto a favore degli artisti interpreti o  esecutoriinteressati l’equo compenso di’ cui all’art. 73-bis;
  1. d) autorizzare la messa a disposizionedel  pubblico
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogoe nel momento  scelti  individualmente,  delle fissazionidelle proprie  prestazioni  artistiche e  delle  relativeriproduzioni;
  1. e)autorizzare la  distribuzione  delle fissazioni
delle loro  prestazioni  artistiche. Il  diritto  non  siesaurisce nel territorio della Comunita’ europea se non nelcaso di prima vendita da parte del titolare del  diritto  ocon il suo consenso in uno Stato membro;
  1. f) autorizzare  il  noleggio o  il  prestito delle
fissazioni  delle loro  prestazioni  artistiche e   dellerelative riproduzioni: l’artista  interprete o  esecutore,anche in caso di cessione del diritto  di  noleggio ad  unproduttore di fonogrammi  o di  opere  cinematografiche  oaudiovisive  o di  sequenze  di immagini  in   movimento,conserva il diritto di ottenere un’equa  remunerazione  peril noleggio concluso dal produttore con terzi.  Ogni  pattocontrario e’ nullo. In difetto di  accordo  da concludersitra l’IMAIE e le associazioni  sindacali competenti  dellaconfederazione  degli industriali,   detto   compenso  e’stabilito  con la  procedura  di  cui  all’articolo 4 deldecreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
  1. I diritti di cui al comma2, lettera  c),  non  si
esauriscono con alcun atto di  comunicazione al  pubblico,ivi compresi  gli  atti di  messa  a  disposizione   delpubblico.».